Tour de France: Aigurande – Super-Besse

10 07 2008

17:30 – Male Nibali che è arrivato a oltre 2 minuti da Riccò mentre Cunego ha perso 31 secondi.

17:27 – Kirchen è la nuova maglia gialla. Schumacher è caduto a pochi metri dall’arrivo e ha perso una trentina di secondi fatali per lui! Il Lussemburghese ha 6 secondi di vantaggio su Evans, e 16 su Schumacher.

17:26 – VINCE RICCARDO RICCO’!!!! Davanti a Valverde e Evans! GRANDE EXPLOIT DI RICCARDO!!!!!!!

17:24 – Cunego in crisi, 500 mt all’arrivo..

17:22 – Ripresi Piepoli e Vande Velde all’inizio della salita.. 1,1 km all’arrivo..

17:21 – 15 secondi di vantaggio a 2 dalla fine.. ora inizia la salita vera con pendenza al 10%!

17:20 – A 3km dall’arrivo i due corridori in fuga hanno 18 secondi di vantaggio..

17:17 – 100 mt di vantaggio per i due.. 19 secondi! L’italiano ce la può fare!

17:16 – E’ partito Leonardo Piepoli che, insieme a Vande Velde, ha ripreso i fuggitivi e li ha superati..

17:15 – 5 km all’arrivo..

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Solidarietà a Sabina Guzzanti

10 07 2008

Aggiornamento: Lettera di Sabina Guzzanti 11/08/08

Dopo il riuscitissimo intervento di ieri, la giornata di oggi per Sabina Guzzanti non dev’essere stata piuttosto semplice.

E’ arrivato dalla ministra Mara Carfagna un avviso di querela per le parole dette ieri in piazza dalla Guzzanti; nel comunicato stampa, partito dal Ministero delle Pari Opportunità, si faceva cenno a Sabina Guzzanti, figlia del forzista Paolo. Incredibile ma vero.

Forse la Carfagna non si è resa conto che la Sabina è ormai ben cresciuta e che non vale più la regola “fai la brava o lo dico a papà”.

Papà Paolo Guzzanti, si è indispettito con la ministra delle dis-pari opportunità e si lancia in una pubblica nota di solidarietà alla figlia: ”Sono furibondo e indignato per il comunicato emesso dal ministero delle Pari Opportunita’, con cui si annuncia l’intenzione di querelare Sabina Guzzanti e in cui la stessa Sabina Guzzanti viene individuata non come la persona individuale che e’, ma come ‘la figlia del parlamentare di Forza Italia Paolo Guzzanti’. Cio’ costituisce un gravissimo atto di mistificazione e di oggettiva intimidazione, che respingo con disgusto. Le opinioni e le espressioni di Sabina Guzzanti non formano oggetto di rapporto di parentela, ma, visto che la parentela viene tirata in ballo, esprimo a mia figlia Sabina, di cui non condivido tutte le opinioni, la mia solidarieta’ di fronte al miserabile tentativo di deprezzare e disprezzare la sua e la mia identita’ personale e politica”.

Oggi poi, il sito di Sabina Guzzanti è stato oscurato. Secondo il suo staff, di certo si tratta di un sabotaggio per mano di un hacker. I curatori del sito stanno lavorando per capire di più ma sono già praticamente sicuri del fatto che il sabotaggio è ascrivibile a professionisti e non a ragazzini.

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Testo Lodo Alfano

10 07 2008

Il lodo Alfano prevede la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, consta di un solo articolo ed 8 commi.

Insomma, non è stato molto lungo il lavoro visti i solo 8 commi.

Il lodo Alfano ha ottenuto il primo sì del Parlamento, con il via libera delle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, ed è ora all’esame dell’aula, che lo voterà entro poche ore.

Al testo originario, a cui non sono state apportate modifiche, si aggiungono due emendamenti a firma dell’opposizione, uno dell’IdV e uno del PD.

Ecco il testo e gli emendamenti:

SOSPENSIONE - Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima della assunzione dell’Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio. Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell’esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per ‘reati funzionalì, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

NON REITERABILITÀ – La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un’altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l’opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità.

RIPRESA PROCESSO IN CASO DI NUOVA CARICA – L’emendamento del Pd che il governo potrebbe accogliere in Aula, prevede in maniera esplicita che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Si eliminerebbe così ogni possibile dubbio: il presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.

RINUNCIABILITÀ – Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l’Alta carica può comunque rinunciare «in ogni momento» alla sospensione.

NON DECORRE PRESCRIZIONE – Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.

TUTELA DELLE ALTRE PARTI – Accogliendo una delle indicazioni della
Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l’allora lodo Schifani, il nuovo ddl prevede che l’altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.

ENTRATA IN VIGORE – Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie.

RIPRESA PROCESSO – L’emendamento dell’Italia dei valori che la maggioranza potrebbe accogliere, stabilisce un termine per la ripresa del processo penale che sia stato sospeso: entro 30 giorni dalla fine del mandato.

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